Se la procedura di reclamo per disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione, ritardi e mancata attivazione o disattivazione dei servizi previsti dal contratto, di cui abbiamo parlato nel post precedente non fosse sufficiente a risolvere il problema lamentato, sarà necessario ricorrere a quella di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori al Corecom competente.
Ma chi può attivare la procedura e soprattutto cosa bisogna fare?
Ma chi può attivare la procedura e soprattutto cosa bisogna fare?
Chiunque (persona fisica o giuridica) lamenti la violazione di un proprio diritto o interesse, prima di avviare una causa in sede civile deve necessariamente promuovere un tentativo di conciliazione innanzi al Corecom, strumento rivelatosi esternamente efficace nella risoluzione stragiudiziale dei contenziosi.
La procedura si avvia inviando al Corecom competente per territorio un’istanza che contenga i dati completi dell’utente, dell’utenza telefonica o del contratto cui fa riferimento la domanda di conciliazione, la denominazione e la sede della controparte, una succinta descrizione dei fatti che hanno determinato il problema, i riferimenti di precedenti reclami inoltrati ed ovviamente le richieste della parte istante.
L'istanza, sempre accompagnata dalla copia di un documento d'identità valido dell'utente interessato e di tutta la documentazione ritenuta indispensabile per la valutazione dei fatti, può essere depositata personalmente ovvero inoltrata a mezzo fax o pec.
A pena di inammissibilità, questa richiesta deve essere sottoscritta dal diretto interessato o, nel caso delle società, dal legale rappresentante munito di procura speciale.
Le parti, mediante semplice scritto autografo accompagnato dalla copia di documento identificativo del delegante, saranno libere di delegare chiunque a rappresentarle nel contesto dell'udienza di conciliazione.
In occasione di tale incontro, il ricor rente dovrà esporre i fatti ed avanzare le sue richieste per addivenire ad una bonaria composizione della controversia.
Nella gran parte dei casi ed in quelli in cui le doglianze risultano in modo incontrovertibile dai documenti prodotti, in questa occasione è possibile raggiungere un accordo in grado di soddisfare le pretese del ricorrente.
In tal senso, non bisogna dimenticare che il conciliatore non è un giudice e non può condannare al pagamento di alcun risarcimento di danni. In questi casi il ricorrente deve limitarsi a richiedere alla controparte di essere indennizzato (per il disservizio patito, per la mancata risposta al reclamo, ecc.).
L’udienza si conclude con la compilazione da parte del mediatore di un verbale che verrà sottoscritto dalle parti presenti e che costituisce titolo esecutivo. Scaduti i termini convenuti nell'accordo, conseguentemente, sarà possibile far eseguire coattivamente gli impegni assunti.
La presenza di un avvocato non è indispensabile anche se, come è evidente, può risultare determinante per avere la possibilità di “combattere ad armi pari”.
Nei casi più complessi o in quelli conclusi con un mancato accordo il ricorrente potrà percorrere due strade alternative:
- ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio (possibilità prevista anche prima dello svolgimento dell'udienza di conciliazione, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione dell'istanza);
- chiedere al Corecom la definizione della controversia entro non oltre 3 mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione.
Onde evitare l'archiviazione del procedimento, il ricorrente dovrà assicurarsi di presenziare con puntualità all'udienza di conciliazione. La sua assenza ingiustificata, infatti, gli precluderà la possibilità di avviare il successivo procedimento di definizione della controversia.
L'ampia casistica trattata sul tema, ci ha dimostrato la grande efficacia di questo strumento per la risoluzione delle problematiche lamentate dai nostri assistiti.
La percentuale di positiva risoluzione, infatti, è attualmente superiore al 90%, un dato veramente incoraggiante.
Nei prossimi due post, a completamento dell’argomento, parleremo dei provvedimenti di urgenza e della definizione del procedimento.
Per qualsiasi dubbio o domanda sul post vi invitiamo a lasciare un commento nel form sottostante.
La procedura si avvia inviando al Corecom competente per territorio un’istanza che contenga i dati completi dell’utente, dell’utenza telefonica o del contratto cui fa riferimento la domanda di conciliazione, la denominazione e la sede della controparte, una succinta descrizione dei fatti che hanno determinato il problema, i riferimenti di precedenti reclami inoltrati ed ovviamente le richieste della parte istante.
L'istanza, sempre accompagnata dalla copia di un documento d'identità valido dell'utente interessato e di tutta la documentazione ritenuta indispensabile per la valutazione dei fatti, può essere depositata personalmente ovvero inoltrata a mezzo fax o pec.
A pena di inammissibilità, questa richiesta deve essere sottoscritta dal diretto interessato o, nel caso delle società, dal legale rappresentante munito di procura speciale.
Le parti, mediante semplice scritto autografo accompagnato dalla copia di documento identificativo del delegante, saranno libere di delegare chiunque a rappresentarle nel contesto dell'udienza di conciliazione.
In occasione di tale incontro, il ricor rente dovrà esporre i fatti ed avanzare le sue richieste per addivenire ad una bonaria composizione della controversia.
Nella gran parte dei casi ed in quelli in cui le doglianze risultano in modo incontrovertibile dai documenti prodotti, in questa occasione è possibile raggiungere un accordo in grado di soddisfare le pretese del ricorrente.
In tal senso, non bisogna dimenticare che il conciliatore non è un giudice e non può condannare al pagamento di alcun risarcimento di danni. In questi casi il ricorrente deve limitarsi a richiedere alla controparte di essere indennizzato (per il disservizio patito, per la mancata risposta al reclamo, ecc.).
L’udienza si conclude con la compilazione da parte del mediatore di un verbale che verrà sottoscritto dalle parti presenti e che costituisce titolo esecutivo. Scaduti i termini convenuti nell'accordo, conseguentemente, sarà possibile far eseguire coattivamente gli impegni assunti.
La presenza di un avvocato non è indispensabile anche se, come è evidente, può risultare determinante per avere la possibilità di “combattere ad armi pari”.
Nei casi più complessi o in quelli conclusi con un mancato accordo il ricorrente potrà percorrere due strade alternative:
- ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio (possibilità prevista anche prima dello svolgimento dell'udienza di conciliazione, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione dell'istanza);
- chiedere al Corecom la definizione della controversia entro non oltre 3 mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione.
Onde evitare l'archiviazione del procedimento, il ricorrente dovrà assicurarsi di presenziare con puntualità all'udienza di conciliazione. La sua assenza ingiustificata, infatti, gli precluderà la possibilità di avviare il successivo procedimento di definizione della controversia.
L'ampia casistica trattata sul tema, ci ha dimostrato la grande efficacia di questo strumento per la risoluzione delle problematiche lamentate dai nostri assistiti.
La percentuale di positiva risoluzione, infatti, è attualmente superiore al 90%, un dato veramente incoraggiante.
Nei prossimi due post, a completamento dell’argomento, parleremo dei provvedimenti di urgenza e della definizione del procedimento.
Per qualsiasi dubbio o domanda sul post vi invitiamo a lasciare un commento nel form sottostante.