Un argomento fortemente dibattuto in tema di reati connessi alla circolazione stradale è certamente il rifiuto di sottoporsi alla prova con l'alcoltest. In particolare quali sono le conseguenze sulla durata della sospensione della patente se il veicolo condotto non appartiene al trasgressore?
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 46624 del 2015, hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale relativo al rifiuto di sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall' art. 186, comma 7, del CdS.
In particolare il principio di diritto espresso ha chiarito che il rinvio operato dalla norma all'art. 186/2 lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie e non è esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Trattasi di argomento sempre "caldo" che non mancherà di essere affrontato ancora.
Lasciate pure i vostri commenti al riguardo.
In particolare il principio di diritto espresso ha chiarito che il rinvio operato dalla norma all'art. 186/2 lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie e non è esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
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