Quali sono i presupposti per vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ed ottenere relativi benefici?
Sul punto è interessante riportare un recentissimo orientamento espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sez. I, sent. 5414/15).
Al riguardo, il Giudice amministrativo, riprendendo una linea giurisprudenziale già delineatasi sul punto, ha ribadito che la concezione dei benefici è subordinata all’accertamento di un presupposto di natura oggettiva che riguarda il rischio affrontato dal dipendente al momento del verificarsi dell’evento che deve risultare di carattere eccezionale e quindi trascendere il pericolo cd “ordinario” connaturato all’attività espletata, già di per sé sottoposta a pericolo.
In questo senso si è voluto ribadire che il concetto di “vittima del dovere” deve essere tenuto distinto da quello di “causa di servizio”.
Pur non avendo nulla da obiettare in merito all’evidente demarcazione esistente tre i due concetti da ultimo richiamati, non è possibile nascondere un parziale dissenso rispetto alla prima parte dell’interpretazione fornita dal Tribunale Amministrativo campano.
Il tenore letterario nella norma, infatti, ha già consentito di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in circostanze palesemente osteggiate da questa ristrettiva interpretazione.
Al riguardo, il Giudice amministrativo, riprendendo una linea giurisprudenziale già delineatasi sul punto, ha ribadito che la concezione dei benefici è subordinata all’accertamento di un presupposto di natura oggettiva che riguarda il rischio affrontato dal dipendente al momento del verificarsi dell’evento che deve risultare di carattere eccezionale e quindi trascendere il pericolo cd “ordinario” connaturato all’attività espletata, già di per sé sottoposta a pericolo.
In questo senso si è voluto ribadire che il concetto di “vittima del dovere” deve essere tenuto distinto da quello di “causa di servizio”.
Pur non avendo nulla da obiettare in merito all’evidente demarcazione esistente tre i due concetti da ultimo richiamati, non è possibile nascondere un parziale dissenso rispetto alla prima parte dell’interpretazione fornita dal Tribunale Amministrativo campano.
Il tenore letterario nella norma, infatti, ha già consentito di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in circostanze palesemente osteggiate da questa ristrettiva interpretazione.