Chi non si è visto recapitare una cartella esattoriale? Molte sono le irregolarità che caratterizzano atti come questi e che ne possono comportare l’annullamento, tra le più importanti sicuramente rientrano le modalità di notifica della cartella stessa.
Vediamole insieme.
Vediamole insieme.
Per prima cosa è necessario distinguere i casi in cui l’esattore procede alla notifica attraverso il servizio postale da quelli in cui avviene a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo.
Nel primo caso, in caso di contestazioni, l'esattore (Equitalia ad esempio) dovrà essere in grado di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata facente espresso riferimento alla cartella notificata e il relativo estratto di ruolo della pretesa impositiva.
Diversamente, nel secondo caso, al servizio di riscossione sarà richiesto di mostrare la copia o la matrice della cartella completa della relativa relata di notifica (art. 26 del D.P.R. n. 602/1973).
Le modalità di notifica utilizzate devono essere chiaramente indicate dall’esattore il quale sarà anche onerato dal dover replicare alle contestazioni effettuate dal contribuente.
Tale principio è stato ribadito dalla S.C di Cassazione civile, sez. trib., sentenza 11 novembre 2016, n. 23046
Nel primo caso, in caso di contestazioni, l'esattore (Equitalia ad esempio) dovrà essere in grado di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata facente espresso riferimento alla cartella notificata e il relativo estratto di ruolo della pretesa impositiva.
Diversamente, nel secondo caso, al servizio di riscossione sarà richiesto di mostrare la copia o la matrice della cartella completa della relativa relata di notifica (art. 26 del D.P.R. n. 602/1973).
Le modalità di notifica utilizzate devono essere chiaramente indicate dall’esattore il quale sarà anche onerato dal dover replicare alle contestazioni effettuate dal contribuente.
Tale principio è stato ribadito dalla S.C di Cassazione civile, sez. trib., sentenza 11 novembre 2016, n. 23046