Gli agenti possono effettuare la contestazione in assenza di personale medico sulla sola base di elementi sintomatici?
E' sufficiente accertare lo stato di alterazione psico-fisica per perfezionare il reato?
E' sufficiente accertare lo stato di alterazione psico-fisica per perfezionare il reato?
Il particolare rilievo della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come noto, deriva dalla concreta possibilità di determinare gravissimi danni in termini personali e patrimoniali nei confronti dei terzi.
La SC di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 6995/2013; Sent.n. 48004/09), sul punto, ha enunciato un apprezzabile principio di diritto, secondo il quale la responsabilità penale può scattare al momento in cui gli agenti rilevano uno stato di alterazione generale caratterizzato da occhi rossi e lucidi, poi confermato da successive analisi biologiche. L’accertamento, quindi, prescinde da un riscontro medico effettuato nell’immediatezza dei fatti (essendo sufficienti le risultanze di un test che comunque richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la qualificazione delle sostanze).
Tale “stato di alterazione psico-fisica”, quindi, a differenza di quanto invece avviene per l’accertamento dello stato di ebbrezza (art. 186 CdS), non può essere constatato sulla sola base dei citati elementi sintomatici (stato confusionale, occhi lucidi e rossi, ecc.) rilevati dal personale di polizia. Questi indici potranno senza dubbio motivare l’invito a sottoporsi all’accertamento tecnico previsto al comma 2 della norma in parola i cui esiti, alla luce della riforma che ha interessato la norma a far data dal 2007, non saranno comunque sufficienti all’affermazione della responsabilità penale.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte (tra tutte Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 16949/15), la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 187 CdS presuppone non soltanto la prova che, precedentemente al momento in cui il conducente si è posto alla guida, egli ha assunto sostanze stupefacenti, ma anche che egli ha guidato in stato d'alterazione causato proprio da tale assunzione.
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La SC di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 6995/2013; Sent.n. 48004/09), sul punto, ha enunciato un apprezzabile principio di diritto, secondo il quale la responsabilità penale può scattare al momento in cui gli agenti rilevano uno stato di alterazione generale caratterizzato da occhi rossi e lucidi, poi confermato da successive analisi biologiche. L’accertamento, quindi, prescinde da un riscontro medico effettuato nell’immediatezza dei fatti (essendo sufficienti le risultanze di un test che comunque richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la qualificazione delle sostanze).
Tale “stato di alterazione psico-fisica”, quindi, a differenza di quanto invece avviene per l’accertamento dello stato di ebbrezza (art. 186 CdS), non può essere constatato sulla sola base dei citati elementi sintomatici (stato confusionale, occhi lucidi e rossi, ecc.) rilevati dal personale di polizia. Questi indici potranno senza dubbio motivare l’invito a sottoporsi all’accertamento tecnico previsto al comma 2 della norma in parola i cui esiti, alla luce della riforma che ha interessato la norma a far data dal 2007, non saranno comunque sufficienti all’affermazione della responsabilità penale.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte (tra tutte Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 16949/15), la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 187 CdS presuppone non soltanto la prova che, precedentemente al momento in cui il conducente si è posto alla guida, egli ha assunto sostanze stupefacenti, ma anche che egli ha guidato in stato d'alterazione causato proprio da tale assunzione.
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