Nel caso in cui il tentativo di conciliazione si concluda con esito negativo, senza riuscire a risolvere il problema lamentato, cosa può fare l’utente?
In casi come questo, sarà possibile richiedere al CORECOM competente per territorio di lasciare la veste iniziale di “conciliatore” e di decidere nel merito il contenzioso.
È importante ricordare che questa procedura può essere attivata solo se non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità giudiziaria. Anche l’archiviazione del procedimento determinata dalla mancata presentazione della parte richiedente all'udienza di conciliazione preclude la possibilità di richiedere la definizione della procedura.
Come nei precedenti casi, l’istanza di definizione potrà essere spedita con raccomandata a/r, consegnata a mano o più comodamente trasmessa a mezzo fax o PEC.
In ogni caso essa dovrà contenere alcuni dati indispensabili a pena di inammissibilità:
Verificata in via preliminare l'ammissibilità della domanda, l’Autorità comunicherà l'avvio del procedimento ed i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie.
È possibile che in alcuni casi le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia nel contesto della quale, in funzione della complessità della questione, potranno farsi rappresentare da soggetti muniti di idonea procura.
L’udienza si conclude con la redazione di un sintetico processo verbale.
Esperita questa fase di valore prettamente istruttorio, la documentazione acquisita viene trasmessa all'Organo collegiale.
La decisione finale riguarderà unicamente l’applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione), fatta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Il procedimento terminerà con un provvedimento vincolante che costituisce un ordine dell’Autorità ex art.98, comma 11, Dlgs n.259/2003, notificato alle parti e pubblicato sul sito del Corecom e dell’AGCOM.
Per qualsiasi dubbio o domanda sul post vi invitiamo a lasciare un commento nel form sottostante.
È importante ricordare che questa procedura può essere attivata solo se non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità giudiziaria. Anche l’archiviazione del procedimento determinata dalla mancata presentazione della parte richiedente all'udienza di conciliazione preclude la possibilità di richiedere la definizione della procedura.
Come nei precedenti casi, l’istanza di definizione potrà essere spedita con raccomandata a/r, consegnata a mano o più comodamente trasmessa a mezzo fax o PEC.
In ogni caso essa dovrà contenere alcuni dati indispensabili a pena di inammissibilità:
- generalità del richiedente;
- residenza o domicilio;
- esplicito riferimento al verbale di mancata o parziale conciliazione;
- numero telefonico, codice utente o estremi contrattuali;
- riferimenti per essere ricontatti (email, fax, PEC)
- denominazione e sede dell'operatore;
- sintesi dei fatti che sono all'origine della controversia;
- richieste;
- copia di un documento identificativo;
- eventuali allegati.
Verificata in via preliminare l'ammissibilità della domanda, l’Autorità comunicherà l'avvio del procedimento ed i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie.
È possibile che in alcuni casi le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia nel contesto della quale, in funzione della complessità della questione, potranno farsi rappresentare da soggetti muniti di idonea procura.
L’udienza si conclude con la redazione di un sintetico processo verbale.
Esperita questa fase di valore prettamente istruttorio, la documentazione acquisita viene trasmessa all'Organo collegiale.
La decisione finale riguarderà unicamente l’applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione), fatta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Il procedimento terminerà con un provvedimento vincolante che costituisce un ordine dell’Autorità ex art.98, comma 11, Dlgs n.259/2003, notificato alle parti e pubblicato sul sito del Corecom e dell’AGCOM.
Per qualsiasi dubbio o domanda sul post vi invitiamo a lasciare un commento nel form sottostante.