Il detenuto sottoposto al “carcere duro” di cui all’art. 41 bis ord. pen. subisce tutta una serie di incisive limitazioni connesse ad esigenze di ordine e di sicurezza, tra di esse rientra la possibilità di fruire dei colloqui telefonici con i familiari.
Vediamo come si è espressa la Cassazione sul punto.
Vediamo come si è espressa la Cassazione sul punto.
In primo luogo va rilevato che la normativa in vigore ripercuote evidentemente i suoi effetti sui familiari, non distinguendo il caso in cui il detenuto ha più di un figlio.
Secondo la S.C., a prescindere dal numero dei figli, resta comunque ferma la limitazione dei colloqui telefonici ad uno al mese e, conseguentemente, sarà rimessa alla discrezionalità del detenuto la scelta del familiare con cui avere la conversazione.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 11 novembre 2016, n. 47939
Secondo la S.C., a prescindere dal numero dei figli, resta comunque ferma la limitazione dei colloqui telefonici ad uno al mese e, conseguentemente, sarà rimessa alla discrezionalità del detenuto la scelta del familiare con cui avere la conversazione.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 11 novembre 2016, n. 47939