È ufficiale, secondo la Corte Costituzionale per i sistemi di rilevamento della velocità (autovelox) la verifica periodica di funzionalità è indispensabile.
L'importanza di questa pronuncia è sotto gli occhi di tutti...
L'importanza di questa pronuncia è sotto gli occhi di tutti...
Con argomentazioni incontestabili, fondate sul buon senso e la razionalità, la S.C. ha ritenuto costituzionalmente illegittima la relativa norma del codice della strada nella parte in cui non prevede la sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Operato un bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e la necessità di rispettare il diritto dell’automobilista di non essere esposto ad arbitri, ha specificato che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”.
Non deve, infatti, essere dimenticato che l’omologazione e la periodica taratura dello strumento rendono l’accertamento fonte privilegiata di prova e di fatto, nelle difficoltà di poter provare il contrario da parte del ricorrente, una vera e propria presunzione.
Per lo stesso motivo, contrariamente a quanto assunto da una nota Circolare Ministeriale, l’eventuale presenza di un sistema di auto diagnosi nell’apparecchio non può essere considerato dirimente in quanto, anch’esso, soggetto ad obsolescenza.
Questa sentenza, come evidente, aprirà un lungo filone di ricorsi che, se correttamente argomentati, porteranno all’annullamento di una serie indefinita di accertamenti di violazione attinenti il superamento dei limiti di velocità effettuati con autovelox o tutor.
Corte Costituzionale, sentenza n.113 del 18 giugno 2015
Operato un bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e la necessità di rispettare il diritto dell’automobilista di non essere esposto ad arbitri, ha specificato che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”.
Non deve, infatti, essere dimenticato che l’omologazione e la periodica taratura dello strumento rendono l’accertamento fonte privilegiata di prova e di fatto, nelle difficoltà di poter provare il contrario da parte del ricorrente, una vera e propria presunzione.
Per lo stesso motivo, contrariamente a quanto assunto da una nota Circolare Ministeriale, l’eventuale presenza di un sistema di auto diagnosi nell’apparecchio non può essere considerato dirimente in quanto, anch’esso, soggetto ad obsolescenza.
Questa sentenza, come evidente, aprirà un lungo filone di ricorsi che, se correttamente argomentati, porteranno all’annullamento di una serie indefinita di accertamenti di violazione attinenti il superamento dei limiti di velocità effettuati con autovelox o tutor.
Corte Costituzionale, sentenza n.113 del 18 giugno 2015