Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari, a fronte di un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dello status e dei conseguenti benefici, sempre più spesso si trovano a far fronte ad una scelta che, inevitabilmente, segnerà profondamente l’esito della procedura.
Giudice Amministrativo o Ordinario?
Di chi è la giurisdizione?
Giudice Amministrativo o Ordinario?
Di chi è la giurisdizione?
La “questione di giurisdizione”, rileva in merito alla possibilità di adire il Tribunale Amministrativo (come solitamente indicato in calce allo stesso decreto impugnato) oppure il Giudice Ordinario con esiti statistici di successo diametralmente opposti tra chi ha scelto di qualificare la propria pretesa quale interesse legittimo o diritto soggettivo.
La nostra scelta di investire il Giudice Ordinario, diretta conseguenza di una lunga e profonda analisi della normativa e della giurisprudenza specifica, trova solide basi nel rilievo che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata risultano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione di cui alla l. 302/1990, mancando la Pubblica Amministrazione di ogni potestà discrezionale. L’attività della P.A., difatti, è circoscritta ad un mero accertamento di natura costitutiva relativo alla verifica della sussistenza del requisito previsto dall'art. 1 punto b) della norma.
Il TAR della Campania, sposando questa linea di pensiero, ha recentemente declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario.
La nostra scelta di investire il Giudice Ordinario, diretta conseguenza di una lunga e profonda analisi della normativa e della giurisprudenza specifica, trova solide basi nel rilievo che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata risultano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione di cui alla l. 302/1990, mancando la Pubblica Amministrazione di ogni potestà discrezionale. L’attività della P.A., difatti, è circoscritta ad un mero accertamento di natura costitutiva relativo alla verifica della sussistenza del requisito previsto dall'art. 1 punto b) della norma.
Il TAR della Campania, sposando questa linea di pensiero, ha recentemente declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario.